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 Reverse charge in edilizia

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AutoreMessaggio
dr. Antonio Mautone



Messaggi: 67
Data d'iscrizione: 14.02.08

MessaggioOggetto: Reverse charge in edilizia   Ven Feb 15, 2008 11:47 am

Per effetto della nuova disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, a decorrere dall’1.1.2007 parte il meccanismo del reverse charge in edilizia.

Il reverse charge (o “inversione contabile”) consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che in deroga ai principi generali concernenti la soggettività passiva IVA, nel caso di subappalto, è posto in capo all’acquirente/committente (se soggetto passivo IVA) anziché al cedente/prestatore (subappaltatore).

La disciplina riguarda esclusivamente i contratti di “subappalto” e non è applicabile alle prestazioni di servizi rese in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti di imprese di costruzione/ristrutturazione. Pertanto l’appaltatore continuerà ad applicare l’IVA nei confronti del proprio soggetto appaltante.

IMPRESA DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE
(soggetto appaltante)

Appalto - NO al reverse charge (va applicata l’IVA)

Subappalto - SI al reverse charge (non si applica l’IVA)

La disciplina in commento trova applicazione per tutti i servizi resi sulla base di un contratto di subappalto.

Sono escluse dal meccanismo le prestazioni dei professionisti (geometri, architetti, ingegneri, periti edili, ecc.) e le cessioni (cioè la vendita) di beni, anche nel caso in cui venga effettuata la posa in opera in via accessoria.
Si sottolinea che tale ultimo caso si configura solo in ipotesi molto limitate. I
nfatti sono ad esempio soggette al reverse charge, in quanto prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto, la fornitura con posa in opera di piastrelle e mattonelle, la fornitura e posa in opera di impianti idraulici, elettrici, ecc.

E’ importante sottolineare che il settore interessato dalle nuove regole in campo IVA è il settore edile che deve essere identificato nelle attività di costruzione indicate nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche (codici attività 45.xx.x), le quali comprendono: i lavori generali di costruzione; i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile; i lavori di completamento di un fabbricato; i lavori di installazione in esso dei servizi. Nell’attività di costruzione rientrano altresì i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. A titolo esemplificativo le attività interessate al reverse charge sono quelle delle imprese edili, dei pittori edili; degli intonacatori, degli impiantisti idraulici o elettrici; dei posatori, ecc.

Non sono interessate invece dall’applicazione del meccanismo del reverse charge: le attività che, anche se attinenti la realizzazione di edifici, non sono ricomprese nella sezione F della Tabella ATECOFIN (ad esempio i falegnami e i serramentisti, realizzazione e manutenzione di prati e giardini, costruzione e installazione di attrezzature industriali; le attività di pulizia di immobili).
Gli adempimenti connessi con l’applicazione del reverse charge possono essere così schematizzati:

SOGGETTO
SUBAPPALTATORE
- emette una fattura senza addebito dell’imposta, specificando che l’operazione rientra nel disposto dell’art. 17, comma 6 DPR 633/72
- annota la fattura nel registro delle fatture emesse

ESEMPIO 1: Fattura emessa dal subappaltatore

FAC-SIMILE
Rossi Roberto
Via Verdi 12
31029 Vittorio Veneto (TV)
C.F. RSSRBR73S29M089M
P.I. 01502160225
VERDI SRL
Via Rossi 20
31100 Treviso
C.F. e P.I. 02280150231
FATTURA 1 del 11.01.2007

Lavori di tinteggiatura immobile situato in ….
TOTALE A SALDO € 5.000

Trattasi di prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 – applicazione dell’IVA a carico del destinatario

SOGGETTO
APPALTATORE
(se è un soggetto IVA)
- integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
- annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito
- annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell’IVA a credito*


ESEMPIO 2: L’appaltatore integra la fattura ricevuta

FAC-SIMILE
Rossi Roberto
Via Verdi 12
31029 Vittorio Veneto (TV)
C.F. RSSRBR73S29M089M
P.I. 01502160225
VERDI SRL
Via Rossi 20
31100 Treviso
C.F. e P.I. 02280150231
FATTURA 1 del 11.01.2007

Lavori di tinteggiatura immobile situato in ….
TOTALE A SALDO € 5.000

Trattasi di prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 – applicazione dell’IVA a carico del destinatario

Integrazione ex art. 17, comma 5, DPR 633/72

Totale imponibile
IVA 10%
(l’IVA è eventualmente al 4, 10 o 20% a seconda dei casi)

TOTALE Prot. Acquisti n….

Prot. Vendite n….

€ 5.000
€ 500
______
€ 5.500

Per i subappaltori, che verrebbero a trovarsi in costante situazione di credito IVA in conseguenza dell’impossibilità di addebitare l’imposta ai committenti, è stato prevista la possibilità di includere anche tali operazioni tra quelle che danno diritto al rimborso annuale o infrannuale.
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