dr. Antonio Mautone

Messaggi: 67 Data d'iscrizione: 14.02.08
 | Oggetto: Lavoro occasionale di tipo accessorio (attraverso i voucher) per pensionati, studenti, casalinghe, cassa integrati ecc. Mar Nov 17, 2009 5:49 pm | |
| Come ampiamente riportato dai mezzi di comunicazione, in questi giorni il Ministero del Lavoro sta promuovendo il nuovo istituto del cosiddetto “LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO”.
Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge 30 del 2002.
La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e “accessorie”, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.
Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale- possono essere:
● famiglie; ● enti senza fini di lucro; ● soggetti non imprenditori; ● imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; ● imprenditori agricoli; ● imprenditori operanti in tutti i settori.
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
○ pensionati ○ studenti nei periodi di non frequenza sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età. ○ le altre categorie di prestatori, comprese le casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e – per l’anno 2009 – i cassaintegrati. ○ i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per lo studio.
Sono considerate prestazione di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:
◙ di lavori domestici; ◙ di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; ◙ dell’insegnamento privato supplementare; ◙ di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; ◙ di attività agricole: - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani - imprenditori con volume di affari non superiore a 7.000 Euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali ◙ dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c. limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi (nelle imprese familiari rientrano anche le società su base familiare); ◙ di qualsiasi attività da parte dei pensionati, studenti, cassaintegrati, lavoratori in mobilità..
L’attività lavorativa di natura accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro.
Appare opportuno, tra le molte precisazioni da fare, segnalare che:
1) il meccanismo di pagamento del prestatore da parte del committente è un po’ complesso e farraginoso; il committente deve, infatti, pagare la prestazione al lavoratore tramite la consegna di appositi buoni o voucher, del valore nominale di 10 euro ciascuno. Il sistema si basa su una triangolazione composta da: o committente, fruitore delle prestazioni; o lavoratore/prestatore; o concessionario, che distribuisce i buoni lavoro ai fruitori/committenti e gestisce la fase di riscossione presso Poste per i lavoratori che hanno maturato il diritto al compenso. Il Decreto ha fissato in 10 Euro il valore nominale dei buoni (esistono peraltro anche “voucher” multipli dell’importo nominale di Euro 50,00), dei quali il 5% spetta al concessionario come compenso per l’attività svolta. Tale trattenuta si aggiunge a quelle previste dal c. 4 dell’art. 72 e cioè: - 13%, per i contributi a fini previdenziali alla gestione separata presso l’INPS (restano per il momento indeterminate le modalità di accreditamento dei contributi alla posizione pensionistica del soggetto e di quantificazione dei periodi utili per la pensione); - 7%, per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL. L’importo netto che incassa il lavoratore è pertanto parti a 7,5 euro per ogni buono (per i voucher del valore nominale di E. 10,00). Un’eccezione è costituita dai cosiddetti voucher a contribuzione piena che sono obbligatori per le imprese familiari del settore commercio (tranne quando impiegano studenti, pensionati o cassaintegrati): per tali buoni l’aliquota contributiva sale al 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.
2) Non esiste una disposizione che stabilisca un legame tra ore di lavoro prestate e retribuite maturate, per cui le parti sono libere di concordare la retribuzione spettante determinandola in “numero di buoni” spettanti. Ovviamente nulla osta a che sia riconosciuto un certo numero di buoni per ogni ora di lavoro prestato. Il compenso che incassa il lavoratore per ogni buono è esente da qualsiasi imposizione fiscale ed è inoltre cumulabile con i trattamenti pensionistici.
3) I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, di regola entro le ore 24 del giorno che precede l’inizio della prestazione, a comunicare all’INAIL per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì il luogo dove si svolgono i lavori ed il periodo presunto dell’attività lavorativa.
4) L’INPS, in qualità di “concessionario” deputato al rilascio dei buoni ha predisposto due modalità operative: o un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico); o un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.
5) In provincia di Treviso, le Associazioni di categoria (tra cui la CNA), i Sindacati dei lavoratori e l’INPS, INAIL e D.P.L, hanno stipulato una convenzione per l’accesso ai voucher dei giovani studenti da impiegare nelle imprese; l’acquisizione dei voucher viene “agevolata” consentendo l’intervento delle associazioni di categoria e prevedendo che il “patto di avvio” tra imprese e studenti sia stipulato con l’assistenza delle medesime associazioni di categoria.
Si ricorda che è opportuno valutare comparativamente la possibilità, convenienza, e opportunità di scegliere le altre strade per disciplinare i rapporti particolari “temporanei” (per esempio: stage gratuiti con le scuole; stage ex L. 142 con la Provincia fino a sei mesi; contratti a chiamata; co.co.pro; ecc). |
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