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 Nuovo L.U.L. (Libro Unico del Lavoro)

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dr. Antonio Mautone



Messaggi: 67
Data d'iscrizione: 14.02.08

MessaggioOggetto: Nuovo L.U.L. (Libro Unico del Lavoro)   Lun Feb 16, 2009 3:59 pm

Come già anticipato, con l’elaborazione delle retribuzioni del mese di dicembre si conclude la fase transitoria durante la quale è stato possibile continuare ad utilizzare il vecchio libro paga/cedolino.

A decorrere dalle retribuzioni relative al mese di gennaio è stato pertanto introdotto il nuovo Libro unico del lavoro, che sarà utilizzato anche come cedolino per il pagamento della retribuzione ai lavoratori e sul quale andranno effettuate le stesse registrazioni obbligatorie previste per il vecchio libro paga/cedolino, con le seguenti novità:

- lavoratori in somministrazione o distacco: i datori di lavoro che si avvalgono della prestazione di lavoratori in contratto di somministrazione o in distacco, sono tenuti a registrare sul proprio LUL i dati identificativi di tali lavoratori (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione). La registrazione può essere fatta solo all’inizio ed alla fine del periodo di utilizzo ovvero in tutti i mesi;

- lavoratori a chiamata: vanno registrati in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore percepisce compensi o somme, nonché al termine del rapporto. In caso di lavoratore a chiamata con obbligo di risposta, la registrazione va effettuata tutti i mesi.

- contratti di collaborazione coordinata e continuativa ( compresi gli amministratori, sindaci, di società) anche a progetto o mini co.co.co, associati in partecipazione con apporto di lavoro o misto: vanno registrati all’inizio ed al termine del rapporto (tali registrazioni possono essere omesse per gli amministratori ed i sindaci) nonché nei mesi in cui percepiscono compensi, rimborsi spese o si effettuano conguagli. Non è prevista la registrazione del calendario delle presenze ma solo dei periodi di interruzione della prestazione per malattia, maternità od infortunio;

- rimborsi spese: vanno registrati gli importi complessivi dei rimborsi spese ( compresi i rimborsi chilometrici per missioni e trasferte effettuate con l’autovettura del dipedente/collaboratore) mensili anche se esenti fiscalmente e contributivamente. Possono non essere registrati i rimborsi delle spese anticipate dal dipendente per pagare fatture intestate alla ditta (es. fattura dell’albergo). Vanno registrate anche le spese effettuate con carta di credito aziendale o fondo spesa/cassa aziendale. La registrazione di questi valori può essere differita al mese successivo a quello di maturazione; ATTENZIONE: questo implica, che, diversamente che per il passato, si deve far “transitare” per il cedolino (rectius: L.U.L.) tutti i rimborsi spese ai dipendenti e collaboratori determinandoli mensilmente (e non più con periodicità più lunga, per esempio annuale!).

- retribuzioni in natura: vanno registrate anche se fiscalmente e contributivamente esenti (ticket pasto, beni in natura, etc.). La registrazione di questi valori può essere differita al mese successivo a quello di maturazione.
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