E' stata prorogata fino al 31/12/2010 la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica, con l’importante novità che le detrazioni possono essere ripartite in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 a un massimo di 10 a scelta del contribuente (fino al 2007 il recupero era possibile solo nel termine fisso di tre anni).
Si ricorda che i commi da 344 a 347 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) avevano stabilito la possibilità di detrarre dalle tasse il 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007 (prorogato dalla Finanziaria 2008 al 31.12.2010) relative a:
1) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che realizzi la maggior efficienza richiesta dalla norma (le prestazioni energetiche previste dalla norma per usufruire del beneficio dovranno essere asseverate da un tecnico abilitato). In questo caso, il valore massimo della detrazione (risparmio di tasse) è pari a € 100.000 (quindi calcolato su una spesa di Euro 182.000 circa). Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate dalla normativa. Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei punti successivi.
2) interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a “strutture opache orizzontali” (coperture e pavimenti), a “strutture opache verticali”, finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione (risparmio di tasse) è pari a € 60.000 (quindi calcolato su una spesa di Euro 110.000 circa). Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. Poichè il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella norma, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente (anche tali circostanze dovranno essere asseverate dal tecnico abilitato).
3) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole. Il valore massimo della detrazione (risparmio di tasse) è pari a € 60.000 (quindi calcolato su una spesa di Euro 110.000 circa). I pannelli solari devono presentare le seguenti caratteristiche: 1) avere un termine minimo di garanzia (fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per accessori e componenti tecnici); 2) essere conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione;
4) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Il valore massimo della detrazione (risparmio di tasse) è pari a € 30.000 (quindi calcolato su una spesa di Euro 55.000 circa). Elementi caratterizzanti dell’intervento sono, pertanto, la sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensazione. Ne consegue che non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio di cui al punto 1, qualora rispettino l’indice di prestazione energetica previsto dalla norma. Ai sensi del decreto ministeriale è compresa nell’intervento, purchè risponda alle caratteristiche tecniche previste dalla norma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
N.B. Si sottolinea che, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia la quale era espressamente riservata ai soli edifici residenziali, gli interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione in esame sono quelli realizzati su edifici esistenti rientranti in qualsiasi categoria catastale (anche rurali), compresi gli immobili strumentali (esempio laboratori, uffici, capannoni, ecc.).
L’unica esclusione dall’agevolazione è che gli interventi devono essere eseguiti su edifici “esistenti”. Pertanto sono esclusi dal beneficio quelli effettuati in fase di costruzione degli immobili.
Rientrano nel campo soggettivo dell’agevolazione non solo le persone fisiche, ma anche i professionisti , le imprese e le società.
Con la Circolare 31.5.2007, n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti utili alla fruizione del beneficio, esaminando i principi generali e gli adempimenti richiesti dal contribuente per la fruizione della detrazione.
Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che:
- la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti sia asseverata da un tecnico abilitato;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.
La stessa circolare ha anche chiarito che i soggetti su indicati possono fruire della detrazione a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale (esempio: usufrutto) o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. L’agevolazione spetta eventualmente anche ai familiari conviventi che abbiano sostenuto direttamente la spesa per la riqualificazione.
In relazione ai lavori eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, specifica che la detrazione compete all’utilizzatore del bene o dell’opera e non alla società di leasing, precisando altresì che la detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente. Non assumono pertanto rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
ADEMPIMENTI DA OSSERVARE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
L’aspetto di maggior rilievo (rispetto all’agevolazione del 36%) è rappresentato dalla eliminazione dell’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.
L’effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Quest’ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza, che subordina l’agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento (al riguardo si ricorda che quando l’intervento viene eseguito dal titolare dell’impresa, da un collaboratore familiare o dal socio della società, in fattura sarà sufficiente riportare la dicitura “lavoro eseguito con il solo apporto del titolare ( - ovvero del socio – ) senza impiego di personale dipendente e/o parasubordinato nella esecuzione della prestazione”.
Tra gli adempimenti richiesti per usufruire dell’agevolazione il decreto ministeriale del 19.2.2007 prevede l’obbligo di acquisire e trasmettere all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29.2.2008, la seguente documentazione:
1. copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero, in alternativa, di qualificazione
energetica prodotto da un tecnico abilitato;
2. scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
In merito all’individuazione del giorno a partire al quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l’invio della citata documentazione, l’Agenzia delle Entrate specifica che lo stesso va individuato nel giorno del c.d. “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti.
Inoltre prosegue con l’importante precisazione che il termine assume natura ordinatoria e pertanto è possibile usufruire dell’agevolazione anche se la documentazione è inviata dopo il decorso dei 60 giorni (sempreché entro il termine ultimo del 29.2.2008, per i lavori eseguiti nel 2007).
I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da tecnici abilitati, ad esempio architetti, geometri, ingegneri, periti edili, ecc. (si sottolinea che, tra le spese detraibili, rientrano anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio).
Per agevolare l’applicabilità della procedura, tuttavia il decreto ministeriale consente che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.
La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio.
Il decreto ministeriale dispone che la detrazione del 55% prevista dalle norme in esame non è cumulabile con altre agevolazioni (in particolare si fa riferimento al beneficio della detrazione del 36 per cento prevista in caso di ristrutturazioni edilizie) concesse per i medesimi interventi.
Pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. Attenzione però: se nello stesso intervento di recupero (ad esempio una ristrutturazione abitativa) ci sono spese che rientrano nel 55% e spese che non possono rientrarvi, è possibile per queste ultime utilizzare la detrazione del 36%, naturalmente con i limiti, le modalità e i tempi previsti da quest’ultima disposizione agevolativa (esempio: invio della comunicazione al Centro di Servizi di Pescara prima dell’inizio lavori).
ATTENZIONE: IMPORTANTE
Per le imprese l’agevolazione assume grossa rilevanza, poiché la detrazione del 55% si cumula con la normale detraibilità fiscale dei costi.
Se gli interventi rientrano nell’ambito di spese di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (e purché non originino spese cosiddette “incrementative”) e c’è plafond disponibile rispetto al 5% del valore dei beni ammortizzabili, viene massimizzato il beneficio, poiché la spesa si detrae per intero una prima volta nel normale bilancio e poi si fruisce ulteriormente della detrazione del 55% in sede di dichiarazione dei redditi. Da ciò ne consegue che nell’arco di 3-5 anni l’impresa può conseguire un risparmio complessivo di tasse per un valore superiore al costo dell’intervento. (!!!)