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 CESSIONE DI AUTOVETTURE

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AutoreMessaggio
dr. Antonio Mautone



Messaggi: 67
Data d'iscrizione: 14.02.08

MessaggioOggetto: CESSIONE DI AUTOVETTURE   Mer Ott 29, 2008 2:57 pm

CESSIONE DI AUTOVEICOLI
L'Amministrazione ha chiarito che per le cessioni dei veicoli effettuate dal 14/9/2006 la base imponibile va assunta per la percentuale corrispondente alla misura della detrazione, tenendo anche conto dell'eventuale imposta chiesta a rimborso con l'istanza specifica presentata entro il 20/10/2007. Ne consegue che se il cedente ha detratto l’Iva nella misura ridotta del 10%, del 15% o del 40%, la base imponibile al momento della cessione sarà dunque da assumere rispettivamente per il 10%, il15% o il 40% del relativo ammontare.

1) VEICOLI ACQUISTATI FINO AL 31.12.2000
Per la generalità dei soggetti IVA, sino al 31.12.2000, vigeva l’indetraibilità totale dell’IVA assolta sull’acquisto/importazione di veicoli.
La successiva cessione configura pertanto un’operazione esente ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/1972.

2) VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2001 AL 31.12.2002
Nel periodo 1.1.2001 – 31.12.2002, vigeva un regime di parziale detraibilità IVA in misura del 10%. Come previsto dal DL 258/2006, per tale periodo non era possibile richiedere il rimborso dell’IVA non detratta. La base imponibile va assunta pertanto in misura corrispondente al 10%.
Esempio: Cessione di un’autovettura acquisita con Iva detratta nella misura del 10% del suo ammontare: corrispettivo di cessione € 10.000 IVA compresa. L’Iva compresa nel corrispettivo è pari al 20% del 10% del prezzo pattuito (equivale a dire il 2% del 100% del prezzo); pertanto, la percentuale di scorporo dell’imposta è data da (2 x 100 : 102) = 1,9608 % (la percentuale senza arrotondamenti sarebbe = 1,960784313). Da cui risulta l’Iva pari a € 196,08; del restante importo di € 9.803,92, il 90% (8.823,53 euro) sarà considerato “fuori campo” (EX ART. 13, COMMA 3, DPR 633/72) e il 10% (980,39 euro) costituirà la base imponibile.
Qualora, invece, il corrispettivo di cessione venisse concordato in € 10.000 più Iva, l’operazione si presenterebbe molto più semplice, in quanto la fattura dovrebbe così svilupparsi: _ Euro 9.000 (pari al 90%) fuori campo; _ Euro 1.000 (pari al 10%) imponibile al 20 per cento; _ Euro 200 Iva al 20%; _ Euro 10.200 TOTALE fattura.

3) VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2003 AL 31.12.2005
Nel periodo 1.1.2003 – 31.12.2005, la detrazione IVA era consentita nella misura del 10%.
Per i veicoli acquistati/importati in tale periodo era possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile nella misura del 30% (40% - 10% di IVA già detratta). Alla cessione occorre differenziare il relativo trattamento IVA a seconda se non è stato (ipotesi a) o se è stato (ipotesi b) richiesto il rimborso. Nell’ipotesi sub a si rientra nel caso precedente, nell’ipotesi sub b si rientra nel caso previsto al punto 6.

4) VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2006 AL 13.9.2006
Nel periodo 1.1.2006 – 13.9.2006, la detrazione IVA era consentita nella misura del 15%.
Anche per i veicoli acquistati/importati in tale periodo è possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile nella misura del 25% (40% - 15% di IVA già detratta).
Alla cessione occorre differenziare il relativo trattamento IVA così come segue. Se è stato richiesto il rimborso si rientra nel caso previsto al punto 6. Se il rimborso non è stato richiesto, si rientra nel seguente esempio: cessione di un’autovettura acquisita con Iva detratta nella misura del 15% del suo ammontare: corrispettivo di cessione € 10.000 Iva compresa. L’Iva compresa nel corrispettivo è pari al 20% del 15% del prezzo pattuito (equivale a dire il 3% del 100% del prezzo); pertanto, la percentuale di scorporo dell’imposta è data da (3 x 100 : 103) = 2,9126 % (la percentuale senza arrotondamenti sarebbe = 2,9126214).
Da cui risulta l’Iva pari a € 291,26; del restante importo di € 9.708,74, l’85% (8.252,43 euro) sarà considerato “fuori campo” (EX ART. 13, COMMA 3, DPR 633/72) e il 15% (1.456,31 euro) costituirà la base imponibile.
Qualora, invece, il corrispettivo di cessione venisse concordato in € 10.000 più Iva, l’operazione si presenterebbe molto più semplice, in quanto la fattura dovrebbe così svilupparsi: _ Euro 8.500 (pari all’85%) fuori campo; _ Euro 1.500 (pari al 15%) imponibile al 20 per cento; _ Euro 300 Iva al 20%; _ Euro 10.300 TOTALE fattura.

5) VEICOLI ACQUISTATI DAL 14.9.2006 AL 26.6.2007
In tale periodo al fine di individuare la percentuale di IVA detraibile occorreva far riferimento al principio di inerenza (art. 19, DPR 633/1972). All’atto della cessione occorre applicare l’IVA sulla parte del corrispettivo proporzionale alla percentuale detratta (per motivi di prudenza era stata applicata in linea di massima una percentuale pari al 40%. Si rientra pertanto nel caso previsto al punto successivo).

6) VEICOLI ACQUISTATI DAL 27.6.2007
A seguito dell’autorizzazione UE, la percentuale di IVA detraibile viene stabilita nella misura del 40%.
Alla cessione, la base imponibile va quindi assunta in misura corrispondente al 40%.
Esempio: cessione di un’autovettura acquisita con Iva detratta nella misura del 40% del suo ammontare: corrispettivo di cessione € 10.000 Iva compresa. L’Iva compresa nel corrispettivo è pari al 20% del 40% del prezzo pattuito (equivale a dire il 8% del 100% del prezzo); pertanto, la percentuale di scorporo dell’imposta è data da (8x 100 : 108) = 7,40747% .
Da cui risulta l’Iva pari a € 740,75 ; del restante importo di € 9.259,25, il 60% (5.555,55 euro) sarà considerato “fuori campo” (EX ART. 13, COMMA 3, DPR 633/72) e il 40% (3.703,7 euro) costituirà la base imponibile. Qualora, invece, il corrispettivo di cessione venisse concordato in € 10.000 più Iva, l’operazione si presenterebbe molto più semplice, in quanto la fattura dovrebbe così svilupparsi: _ Euro 6.000 (pari all’60%) fuori campo; _ Euro 4.000 (pari al 40%) imponibile al 20 per cento; _ Euro 800 Iva al 20%; _ Euro 10.800 TOTALE fattura.

ATTENZIONE

La detrazione parziale dell'Iva comporta l'inapplicabilità della previsione di esenzione contenuta nell'art. 10 al punto 27 quinquies, del DPR n. 633/72: LA RIVENDITA DEI VEICOLI SARÀ PERTANTO, IN PARTE, IMPONIBILE IVA, IN PARTE FUORI CAMPO IVA EX ART. 13, COMMA 3, DPR N. 633/72. . La previsione dell’art. 10 27 quinquies continuerà ad essere applicabile nei casi in cui vi è una rivendita del veicolo acquistato con IVA totalmente indetraibile (in pratica riguarda la rivendita di autoveicoli acquistati prima del 31.12.2000 per i quali l’imposta era indetraibilie al 100%).

CASI PARTICOLARI

Autoconsumo del bene per il quale non è stata operata la detrazione IVA sull’acquisto (ad es. acquisto da privato): IVA NO ex Art. 2, comma 2, numero 5 DPR 633/72

Cessione a terzi del bene acquistato da privati: IVA NO, si applica il REGIME DEL MARGINE

N.B. Allo stato attuale, la successiva rivendita di un veicolo acquistato con applicazione dell'Iva su base imponibile ridotta, non è mai soggetta al regime del margine. Conseguentemente se l’acquirente è un soggetto che:
- non ha limitazioni alla detrazione (quale ad esempio il rivenditore di auto usate), rivende con applicazione dell’IVA sull’intera base imponibile;
- subisce limitazioni alla detrazione, rivende applicando l’Iva sulla base imponibile determinata in proporzione al quantum di imposta detratta.
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