In seguito all'approvazione del regolamento CE 1777/2005, la fornitura di spazi pubblicitari web è stata ricompressa nella disciplina Iva del commercio elettronico (ad es. l'operatore italiano (soggetto passivo Iva) che riceve da Google Irlanda – P.I. irlandese - servizi Adwords).
La disciplina prevista resta tuttavia analoga a quella delle prestazioni pubblicitarie, utilizzate nella UE, ricevute da un soggetto passivo italiano, le quali si considerano effettuate in Italia. Conseguentemente devono essere assoggettate all'imposta italiana.
Se il fornitore è estero, al momento del pagamento, il contribuente IT deve emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72. Si tratta di una normale fattura, intestata allo stesso emittente (a se stessi, in pratica), che in descrizione reca la qualità e la quantità delle prestazioni nonché il riferimento al fornitore. FAC-SIMILE:
Carta intestata
Ditta italiana
Cliente:
ditta italiana (la stessa dell’intestazione)
AUTOFATTURA N.........
DATA ............
Corrispettivo prestazione di servizi reso da soggetto estero € ad es. 1000*
(inserzione GOOGLE ADWORDS)
Emessa ai sensi del combinato disposto art. 7 comma 4 e art. 17 comma 3 DPR 633/72 e ss. modifiche.
Annotazioni: rif. Fattura estera ……… emessa da……..
____________________________________
TOTALE € 1000
IVA 200,00 (integrazione)
TOTALE FATTURA € 1.200
Il corrispettivo addebitato dal fornitore, convertito al cambio del giorno del pagamento (se in valuta), costituisce la base imponibile.L'imposta è calcolata con l'aliquota in vigore secondo la normativa interna.
L'autofattura deve essere annotata sia sul registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti.Si consiglia di archiviare, tra le fatture emesse, l'autofattura con allegata la fattura ricevuta dal fornitore (Google Adwords).
L'imposta a debito e quella a credito, di uguale importo, concorreranno alla liquidazione periodica e alla relativa dichiarazione.Quindi, dal punto di vista prettamente monetario, tale doppia registrazione avrà effetto di neutralizzare l'IVA applicata, con esborso uguale a zero. (implica: no interessi, no sanzioni)
Non dovranno essere compilati i modelli Intrastat degli acquisti, trattandosi di servizi.
La fattura deve essere emessa in un'unica copia (non sussiste nessun obbligo di consegna agli uffici finanziari. Tale obbligo sussiste solo per operazioni con Stati particolari come, ad es, le operazioni con la Rep. di San Marino).
* il totale fattura è quello pagato. Teoricamente non dovrebbe essere applicata l’IVA ESTERA. Nel caso, l’IVA ESTERA diventa costo.