Con la Finanziaria 2008 è stato introdotto un nuovo regime (c.d. regime dei minimi) per i contribuenti:
1) con ricavi, nell’anno 2007, fino ad euro 30.000, eventualmente ragguagliato ad anno nel caso di attività inferiore a 12 mesi (ad es. attività iniziata al 1/07/2007 si dovrà calcolare la proporzione 30.000/12*7= Euro 17.500, limite ricavi);
2) non hanno avuto dipendenti;
3) non hanno effettuato acquisti di beni strumentali superiori complessivamente ad euro 15.000 nel triennio precedente (per i beni ad uso promiscuo, ad es. le auto, si tiene conto del 50% del costo). Con circolare del ministero è stato però chiarito che tra le spese da considerare per il limite dei 15.000 euro, bisogna anche tenere conto dei canoni di locazione (ad es. canoni locazione immobili. Ad es. canone locazione mensile € 400 = canone annuo € 4.800 = canone in 3 anni 14.400. Questo è l’importo da prendere per il calcolo del limite dei € 15.000).
Tali soggetti sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del 20%, vengono esclusi dall’IRAP, dagli Studi di Settore, dall’applicazione delle addizionali regionali e comunali e sono esonerati dall’applicazione dell’IVA.
Pagano, naturalmente, l’INPS (che potrà essere poi dedotto dal reddito dell’anno in cui viene pagato).
Similmente a quanto avviene per i professionisti, anche per le imprese il reddito viene determinato con il principio di cassa, cioè come differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta e quello delle spese pagate nel periodo stesso.
IMPORTANTE:
1) Per i soggetti che ne soddisfano i requisiti, tale regime è quello ordinario, salvo opzione espressa ovvero comportamento concludente da parte del contribuente, che indichi la volontà di quest’ultimo di applicare il “vecchio” regime normale (ad es. emettendo le fatture del 2008 con IVA);
2) Poiché è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva, se non ha altri redditi, NON E’ POSSIBILE, per chi decidesse di utilizzare il nuovo regime, detrarre eventuali oneri ai quali avrebbe diritto (ad es. per carichi di famiglia, interessi sul mutuo prima casa, detrazioni per 36% o 55%, ecc.) né detrarre l’IVA sugli acquisti.
Pertanto è necessario fare attente valutazioni di convenienza prima di scegliere se adottare il nuovo regime o restare nel vecchio;
3) Chi scegliesse di restare nel vecchio regime, può cambiare idea per il 2009. Dal 2009 l’opzione per il regime ordinario sarà invece vincolante per un triennio;
4) Nei casi di passaggio dal regime ordinario al nuovo regime dei minimi è necessario ricalcolare e riversare l’IVA a suo tempo detratta sull’acquisto di beni strumentali negli ultimi 5 anni, in proporzione al tempo decorso.