Si definisce collaborazione occasionale o lavoro autonomo occasionale l'attività lavorativa caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
Il 24 ottobre 2003 e' entrato in vigore il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 noto anche come Legge Biagi.
L'articolo 61, comma 2 del decreto legsliativo 10/9/2003 n. 276, definisce le collaborazioni occasionali come:
• attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i
30 giorni nel corso dell'anno solare con un medesimo committente (stesso anno solare, stesso committente);
• in ogni caso, non prevedono compensi superiori a
5mila Euro.
Pertanto i professionisti che si avvalgono di collaborazioni occasionali di lavoro autonomo devono prestare particolare attenzione in quanto superando detti limiti potrebbero subire un'azione di accertamento da parte del prestatore occasionale per ottenere la conversione del rapporto per prestazione occasionale in contratto di collaborazione coordinata e continuativa o in rapporto di lavoro subordinato.
Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l’attività protetta dall’albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d’opera intellettuale od impresa, a secondo dei casi.
LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile)Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario.
Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
Manca altresì l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
E’ assolutamente opportuna, anche se non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una “lettera d’incarico” (in realtà un mini contratto).
Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro.
FAC SIMILE DI LETTERA DI INCARICO:DATI COMMITTENTE
Preg. ma
DATI COLLABORATORE
luogo, data
In relazione ai precorsi colloqui, siamo con la presente a formalizzarLe il conferimento dell’incarico di effettuare __________________________________________________.
Si specifica che si tratta di prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario.
E’ escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.
Per le Sue prestazioni, Le verrà riconosciuto un compenso lordo di euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore.
Tale compenso si intende riferito all’intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dal _______________ per terminare il ______________.
Lei, peraltro, dovrà confermarci per iscritto, anche con firma in calce alla presente, che non esercita, per professione abituale, altra attività di lavoro autonomo, per cui il compenso per le sue prestazioni non rientra nel campo di applicazione dell’I.V.A.
Lei dovrà confermarci altresì di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.
La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72.
Restiamo in attesa di un Suo riscontro scritto alla presente lettera di incarico, con esplicita accettazione da parte Sua delle condizioni tutte qui riportate.
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(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)
Per quanto riguarda il trattamento contributivo occorre fare una distinzione:• i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 Euro nell'anno solare non sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata INPS né a versare alcuna aliquota contributiva;
• i collaboratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 €uro nell'anno solare, a far data dal 1° gennaio 2004, ai sensi della legge n. 362/2003 e in base alla circolare INPS 103/2004, sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata INPS e al versamento di aliquote contributive per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. In questo caso si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Nel momento in cui chi svolge attivita' di collaborazione occasionale
supera il limite di 5mila Euro, dovra' dunque iscriversi nella nella gestione separata INPS con l'apposito modello e versare i contributi
sulla parte eccedente la soglia di esenzione di 5mila Euro. Il contributo viene versato con le stesse modalita' previste per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti nella gestione separata, piu' precisamente dovra' essere versato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso utilizzando il modello F24.
Nessun adempimento e' previsto per le prestazioni occasionali ai fini INAIL.
Il contributo previdenziale per la gestione separata INPS dovuto sulle prestazioni occasionali di lavoro autonomo e' calcolato
sulla differenza tra il compenso lordo erogato al prestatore e le spese poste a carico del committente (ad esempio le spese di viaggio documentate) e viene ripartito per 1/3 a carico del percipiente e per 2/3 a carico del committente.Deve essere tenuto distinto il lavoro prettamente occasionale dalla fattispecie di rapporto di collaborazione occasionale introdotta con l'articolo 61 del Decreto attuativo della Legge Biagi n. 30/2003. La discriminante distintiva e' la presenza o meno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale distinzione e' assai importante ai fini dell'assoggettamento o meno agli oneri previdenziali INPS.
Infatti le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa ''minime'' (vale a dire di durata non superiore a 30 giorni e il cui compenso non supera 5mila Euro per ogni committente) sono sempre assoggettate alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS, mentre le prestazioni occasionali ''tipiche'' - prive dei requisiti di continuita' e del coordinamento con il committente - sono assoggettate a contributo previdenziale INPS se il reddito occasionale e' superiore a 5mila Euro.
Chi svolge la prestazione occasionale dovra' pertanto comunicare per iscritto al committente di aver superato o meno la fascia di esenzione di 5mila Euro di corrispettivi percepiti anche da piu' committenti nel corso del periodo di imposta.
Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali “redditi diversi”.
Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi.
I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.
Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
FACSIMILE RICEVUTA PER PRESTAZIONE MERAMENTE OCCASIONALE SENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO INPS
Carta intestata del
collaboratore
con codice fiscale
Ricevuta n. ___/2008
Il sottoscritto ________________ nato a _________ il ____________________ e residente in ________________________________, Codice Fiscale __________________, dichiara di ricevere la somma di euro ___________ (pari ad un compenso lordo di euro __________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% per euro __________) da [generalità complete del committente] __________________________________,
con riferimento alla lettera di incarico del _____________ (il cui contenuto si richiama integralmente), a titolo di compenso per prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario.
Il sottoscritto dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale.
Luogo e data __________________
Prestazione meramente occasionale di cui all’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi). Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo).
In fede, ________________ [solo firma collaboratore]
Marca da bollo sull’originale (attualmente 1,81 euro se l’importo del compenso lordo della presente ricevuta è superiore a 77,46 euro)