Contratto a progetto: chiarimenti ministeriali
Min. lavoro cir. 29.1.2008, n. 4
Il Ministero del lavoro, al fine di uniformare l'attività di vigilanza, rende noti alcuni importanti chiarimenti in merito ai criteri alla luce dei quali interpretare il contratto a progetto ex art. 61 e seguenti Dlgs n. 276/2003, evidenziando inoltre le seguenti tipologie di attività alle quali non è possibile applicare il contratto di cui sopra:
- addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali;
- addetti alle agenzie ippiche;
- autisti e autotrasportatori;
- babysitter e badanti;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetisti e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- etturisti di contatori;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti.
Clicca qui per il testo della circolare: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4423FCC5-22BC-46FC-AA71-0B46ECF060A6/0/20080129_Circ_4.pdf